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Immobili

  • Contratti preliminari
  • Compravendite
  • Permute
  • Divisioni
  • Donazioni
  • Riordini condominiali
  • Costituzioni di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) e di garanzie
  • Rinunce abdicative
  • Trasferimenti immobiliari nell’ambito di accordi di separazione, di divorzio, di mediazione
  • Rent to Buy
  • Convenzioni urbanistiche
  • Atti d’obbligo

 

In Italia circa il 75% delle famiglie risiede in una casa di proprietà. il valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6.000 miliardi di Euro (fonte Il sole24ore, 2020). Questa è la fotografia di un Paese in cui la proprietà immobiliare rappresenta una indubbia priorità valoriale ed economica che va preservata e incentivata. La certezza e la sicurezza delle transazioni in campo immobiliare sono garantite dal controllo notarile. Nell’ambito delle transazioni immobiliari, laddove interviene il notaio, il contenzioso riguarda annualmente circa 50 casi su oltre 1.700.000, pari a circa lo 0,003% delle transazioni. In generale, invece, in Italia il peso economico del contenzioso civile è stato indicato nell’1,7% del PIL nel 2005 (Fonte www.notariato.it).

Nell’ambito delle pratiche di trasferimento immobiliare lo studio invita i clienti a porre particolare attenzione alla regolarità degli immobili sotto il profilo catastale e sotto il profilo urbanistico/edilizio. La conformità catastale e la regolarità urbanistico/edilizia devono per legge essere dichiarate dal cedente e il notaio, non visitando l’immobile, non ha la possibilità di verificare pienamente eventuali difformità dello stato di fatto rispetto a quanto rappresentato nelle planimetrie e a quanto autorizzato dagli uffici comunali. Si raccomanda pertanto che sin dall’avvio delle trattative negoziali le parti si rivolgano ad un professionista tecnico che possa compiere gli opportuni accertamenti, non solo nell’evidente interesse dell’acquirente in ordine alla qualità dell’oggetto del proprio acquisto, ma anche nell’interesse del venditore che, anche se in buona fede, potrebbe essere chiamato in seguito a rispondere per eventuali irregolarità non sanate.

Si raccomanda, inoltre, di valutare la possibilità per l’acquirente di avvalersi della facoltà di depositare il prezzo a mani del notaio con l’incarico di consegnarlo al venditore solo a seguito dell’eseguita corretta trascrizione e verificata l’assenza di gravami a peso del bene, i quali potrebbero in casi eccezionali anche sopravvenire dopo la stipula ma prima della trascrizione. Le somme depositate devono essere versate dal notaio nel suo conto dedicato e non sono né sequestrabili né pignorabili. Il deposito del prezzo può essere utile anche in altre situazioni, ad esempio per estinguere debiti pregressi del venditore (ad es. finanziamenti ipotecari, spese condominiali, tasse e imposte, ecc.) oppure a garanzia della corretta consegna del bene quando questa è posticipata rispetto alla stipula e a garanzia dell’adempimento di altri impegni contrattuali assunti dal venditore.

Similmente il cliente può avvalersi del deposito fiduciario di somme o del prezzo, frequentemente utilizzato ad esempio per facilitare le operazioni di pagamento da parte di acquirenti stranieri che non possiedono conti correnti in Italia, svincolabile anche contestualmente alla firma del contratto. Le somme costituite in deposito fiduciario vengono sempre versate sul conto dedicato e godono pertanto delle medesime garanzie di non sequestrabilità e impignorabilità.